Il Lavoratore, dipendente di un'Azienda Sanitaria, ha richiesto il pagamento delle somme dovute per l'attività prestata durante le festività infrasettimanali. L'Azienda si è opposta al pagamento, sostenendo che l'indennità di turno già percepita escludesse altri compensi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando la piena cumulabilità delle indennità. I giudici hanno chiarito che l'indennità di turno compensa la generale gravosità del lavoro organizzato in turni variabili. Al contrario, il compenso per il lavoro festivo tutela il disagio specifico di lavorare in un giorno di festa. Trattandosi di tutele diverse, i due emolumenti possono essere percepiti contemporaneamente. L'Azienda Sanitaria è stata quindi condannata a pagare le differenze retributive e le spese legali.
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