Un Ente Previdenziale professionale ha agito in giudizio contro un Professionista per dichiarare inefficace, ai fini del calcolo della pensione, una specifica annualità caratterizzata da contributi previdenziali prescritti e non versati integralmente. Il Professionista aveva precedentemente ottenuto l'annullamento della cartella di pagamento per intervenuta prescrizione del debito. I giudici di merito hanno respinto la richiesta dell'Ente, tutelando la validità dell'anzianità contributiva maturata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Ente Previdenziale, ribadendo che i regolamenti interni degli enti privatizzati hanno natura negoziale e non possono essere invocati come leggi violate. Di conseguenza, il Professionista vince la causa e conserva il conteggio degli anni coperti da contribuzione parziale per la propria pensione.
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