Tre dipendenti di un'azienda autostradale hanno richiesto il pagamento dei buoni pasto anche per i giorni di assenza giustificata, come ferie e malattia, equiparati ai giorni di servizio dal contratto nazionale. L'azienda si è opposta, sostenendo che l'accordo aziendale del 2015 avesse sostituito l'indennità di mensa con i buoni pasto solo per i giorni di lavoro effettivo superiore a quattro ore. La Corte d'Appello ha dato ragione ai lavoratori, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. La Suprema Corte ha stabilito che l'interpretazione dei contratti collettivi deve seguire criteri logici e sistematici, valutando anche il comportamento delle parti. Di conseguenza, l'erogazione dei ticket restaurant spetta solo per i giorni di presenza reale, escludendo i periodi di ferie o malattia, poiché l'accordo aziendale prevale e deroga legittimamente sul punto al contratto nazionale.
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