Un gruppo di dipendenti di un ente pubblico, pur essendo inquadrati al livello C1, svolgeva di fatto mansioni ispettive autonome tipiche del livello C3. L'ente si difendeva sostenendo si trattasse di un semplice tirocinio. I lavoratori hanno chiesto in tribunale il riconoscimento del corretto **inquadramento superiore** e le relative differenze di stipendio. La Corte di Cassazione ha respinto definitivamente il ricorso dell'ente, confermando la decisione dei giudici precedenti. Ha stabilito che la valutazione delle prove, che dimostravano lo svolgimento di un lavoro autonomo e non di un tirocinio, non poteva essere ridiscussa in sede di legittimità. Di conseguenza, i lavoratori hanno ottenuto la vittoria, consolidando il loro diritto al superiore inquadramento e alla retribuzione corrispondente.
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