La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un individuo per il reato di truffa. L'imputato aveva ingannato due persone, promettendo di vendere loro un'autovettura, intascando il denaro senza mai consegnare il mezzo. Il ricorrente aveva contestato il rigetto di un rinvio per legittimo impedimento del suo difensore e la tardività della richiesta di trattazione orale. Inoltre, sosteneva l'assenza di artifici e raggiri tipici della truffa, qualificando la condotta come mero inadempimento civile. La Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le contestazioni procedurali e confermando la sussistenza del reato di truffa e l'applicazione della recidiva, negando le attenuanti generiche.
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