Due dirigenti societari condannati per reati di bancarotta hanno impugnato in Cassazione il provvedimento di ricalcolo della durata delle sanzioni interdittive. La Suprema Corte ha analizzato l'applicazione delle pene accessorie fallimentari distinguendo nettamente le posizioni dei ricorrenti. Per il primo dirigente, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'esito positivo dell'affidamento in prova ha estinto automaticamente le sanzioni accessorie temporanee, esentandolo dal pagamento delle spese. Per il secondo dirigente, la Corte ha confermato la legittimità della sanzione interdittiva pari a due anni e otto mesi, ritenendo congrua la motivazione basata sulla gravità del danno causato agli investitori e condannandolo alle spese processuali e all'ammenda.
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