Un imprenditore, condannato per una significativa omissione contributiva, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo la mancanza di dolo e chiedendo l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la sistematica dichiarazione di un numero di dipendenti inferiore al reale costituisce una prova chiara dell'intento fraudolento. Inoltre, l'ingente ammontare del debito (oltre 200.000 euro) esclude categoricamente la possibilità di considerare il fatto di lieve entità.
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