Un medico, vincolato da un rapporto di esclusiva con l'azienda sanitaria, è stato condannato per truffa per aver svolto attività privata senza comunicarlo e continuando a percepire l'indennità di esclusiva. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo la Corte, l'omessa comunicazione non è una mera inerzia, ma un "silenzio qualificato" che, unito all'obbligo giuridico di informare l'ente, costituisce un raggiro idoneo a integrare il reato di truffa ai danni dello Stato.
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