Il Tribunale di Trapani condannava due proprietari per aver realizzato abusivamente un manufatto, una veranda e posizionato tre roulotte in un'area protetta. Il giudice ometteva tuttavia di inserire l'ordine di demolizione delle opere abusive. Gli imputati presentavano ricorso in Cassazione, ritenuto però inammissibile perché tardivo. Anche il Procuratore generale ricorreva, contestando l'omessa statuizione del ripristino dei luoghi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, stabilendo che l'ordine di demolizione è una sanzione accessoria obbligatoria che non può essere aggiunta tramite una semplice correzione di errore materiale, ma richiede un'impugnazione formale. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato parzialmente la sentenza senza rinvio, disponendo direttamente l'ordine di demolizione e la rimessa in pristino dell'area vincolata.
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