La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un imputato a cui era stata concessa la sospensione condizionale della pena per la sesta volta, nonostante i numerosi precedenti penali. Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione evidenziando la violazione dei limiti previsti dall'Art. 164 c.p. La Suprema Corte ha stabilito che, qualora le cause ostative siano già note al giudice della cognizione tramite il certificato del casellario, il beneficio non può essere concesso. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la statuizione relativa al beneficio, eliminando la sospensione illegittimamente riconosciuta.
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