La Corte di Cassazione ha accolto l'istanza per la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente sentenza di legittimità. Nel provvedimento originario, pur essendo state ripristinate le statuizioni civili a favore dei danneggiati, il giudice aveva omesso di quantificare le spese di rappresentanza e difesa. La Suprema Corte ha stabilito che l'omissione di una statuizione accessoria e obbligatoria, come la rifusione delle spese legali, rientra nel concetto di errore materiale emendabile ex Art. 130 c.p.p., provvedendo quindi alla liquidazione delle somme spettanti alle parti civili.
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