Un soggetto, condannato per invasione di un immobile di edilizia popolare, ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo l'avvenuta prescrizione del reato. La sua tesi si basava sul fatto che l'imputazione, indicando una data specifica di accertamento, fosse una "contestazione chiusa", cristallizzando il reato a quel giorno. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che la formula "accertato in data X" integra una contestazione aperta. In questi casi, per i reati permanenti, la condotta si considera protratta fino alla sentenza di primo grado, data dalla quale inizia a decorrere la prescrizione. Respinte anche le doglianze sul consenso dell'assegnataria, ritenute un tentativo di rivalutare i fatti non ammissibile in sede di legittimità.
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