La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7697/2024, ha stabilito che l'obbligo del raddoppio del contributo unificato sussiste anche quando il ricorso, sebbene notificato alla controparte, non viene depositato in cancelleria e viene quindi dichiarato improcedibile. La Corte chiarisce che il presupposto per il raddoppio è l'obbligo di versare il contributo iniziale, non l'effettivo pagamento. La dichiarazione di improcedibilità, richiesta dalla parte resistente che si è costituita, rientra tra i casi previsti dalla legge che attivano tale obbligo fiscale, volto a disincentivare impugnazioni superflue.
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