Un professionista ha impugnato alcuni avvisi di liquidazione. Durante il giudizio d'appello, l'Agenzia delle Entrate ha annullato in autotutela gli atti, portando all'estinzione del processo. La Corte d'appello ha disposto la compensazione spese legali tra le parti per 'motivi di equità'. Il contribuente ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'annullamento equivaleva a una sconfitta 'virtuale' dell'Agenzia e che la motivazione sulla compensazione fosse solo apparente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la decisione di compensare le spese era adeguatamente motivata dall'annullamento in autotutela, a sua volta dovuto a un mutamento di prassi, e che tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità.
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