Una società ha citato in giudizio il proprio legale per responsabilità professionale avvocato, a causa della tardiva trascrizione di un'azione revocatoria che ha compromesso la possibilità di soddisfare un credito su un immobile, data la precedenza di un'ipoteca iscritta nel frattempo da una banca. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito. Sebbene la negligenza del professionista fosse provata, la società non ha dimostrato il danno concreto, non avendo mai richiesto l'assegnazione del bene pignorato. La richiesta di risarcimento per perdita di chance, avanzata solo in appello, è stata correttamente ritenuta una domanda nuova e quindi inammissibile.
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