Un medico di medicina generale ha richiesto il pagamento per prestazioni aggiuntive a un'azienda sanitaria, che ha negato il compenso a causa della presentazione tardiva della domanda. La Corte di Cassazione ha stabilito che il termine di presentazione delle richieste di pagamento medico, previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale, non è perentorio ma ha natura meramente acceleratoria. Di conseguenza, il ritardo non comporta la perdita del diritto al compenso, ma serve solo a sollecitare la tempestività dei controlli amministrativi. Il ricorso dell'azienda sanitaria è stato quindi respinto.
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