Due società, parte di un'associazione temporanea di imprese, avevano stipulato un patto accessorio relativo al trasferimento di alcuni dipendenti. A seguito del mancato trasferimento, una società ha fatturato i costi all'altra, ottenendo un decreto ingiuntivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito. L'interpretazione del contratto è stata decisiva: il patto prevedeva che la fatturazione fosse possibile solo dopo una successiva convenzione, mai stipulata. La Corte ha ribadito che non si può chiedere in Cassazione una mera rilettura del contratto, senza indicare la violazione di specifici canoni ermeneutici.
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