La Corte di Cassazione ha dichiarato un **ricorso inammissibile patteggiamento** presentato da due soggetti contro una sentenza di patteggiamento. I ricorrenti lamentavano l'omessa motivazione sui fatti contestati. La Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi dell'Art. 448 comma 2-bis c.p.p., il ricorso contro il patteggiamento è limitato a specifici motivi, come l'errore nella qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena, escludendo l'omessa motivazione. I ricorsi, non rientrando nei casi previsti, sono stati respinti. I due soggetti sono stati condannati a pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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