L'Imputato definisce il processo di secondo grado tramite concordato in appello, ottenendo una pena ridotta di tre anni e quattro mesi di reclusione oltre a mille euro di multa, rinunciando contestualmente ad altri motivi di impugnazione. Successivamente, il suo difensore propone ricorso in Cassazione lamentando l'errata qualificazione giuridica del reato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, dopo un concordato in appello, l'impugnazione in sede di legittimità è ammessa soltanto per vizi relativi alla formazione della volontà, alla mancanza di consenso del Pubblico Ministero o a difformità della pronuncia del giudice. Non si possono invece contestare i motivi a cui si è espressamente rinunciato. L'Imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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