Un Lavoratore, condannato per tentata rapina pluriaggravata e lesioni, aveva concordato in appello una riduzione della pena. Successivamente, ha presentato ricorso in Cassazione contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha ribadito che, in caso di concordato in appello, il ricorso è ammissibile solo per vizi che riguardano la formazione della volontà di accedere all'accordo o l'illegalità della pena. Non è possibile contestare aspetti della pena già accettati, come il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, se la pena rientra nei limiti legali. L'inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta la condanna alle spese.
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