L'Imputata ha affrontato un processo penale per il reato di sostituzione di persona risalente all'agosto 2014. I giudici di primo e secondo grado hanno confermato la sua condanna penale. Il difensore ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando la mancanza di motivazione sull'esclusione della particolare tenuità del fatto e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti. I Supremi Giudici hanno riconosciuto la fondatezza delle critiche difensive relative ai difetti motivazionali della sentenza d'appello. Tuttavia, la Corte ha accertato che il termine massimo di prescrizione era già interamente decorso durante l'iter giudiziario, tenendo conto anche delle sospensioni procedurali per la pandemia. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno annullato la condanna senza rinvio, dichiarando l'estinzione definitiva del reato.
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