Un imputato, già condannato per rapina e furto, ha ottenuto una riduzione della pena in appello grazie a un "concordato in appello". Questo accordo prevedeva la rinuncia a specifici motivi di ricorso. Successivamente, l'imputato ha presentato un ricorso per Cassazione, sollevando questioni già oggetto di rinuncia o comunque precluse dall'accordo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che il "concordato in appello" limita la possibilità di impugnare questioni rinunciate, anche in Cassazione. Inoltre, il ricorso era stato depositato fuori termine. L'imputato deve pagare le spese processuali e una sanzione alla Cassa delle ammende.
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