Un Lavoratore ha impugnato una sentenza di patteggiamento, contestando la qualificazione giuridica del fatto e il mancato riconoscimento della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'**inammissibilità ricorso patteggiamento**. Ha ritenuto il ricorso generico e basato su questioni non ammissibili in sede di legittimità. In particolare, ha ribadito che, in caso di patteggiamento, il ricorso sulla mancata concessione della non menzione è inammissibile per difetto di interesse, poiché tale beneficio discende automaticamente dalla legge. L'impugnazione è stata quindi respinta, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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