La Corte di Cassazione ha stabilito che il termine per il deposito delle note di trattazione scritta, previsto dalla normativa emergenziale Covid, è da considerarsi ordinatorio e non perentorio. Di conseguenza, il deposito delle note effettuato in ritardo, ma comunque entro la data dell'udienza, non può essere equiparato alla mancata comparizione e non comporta l'estinzione del giudizio. La sentenza impugnata, che aveva dichiarato estinto il processo per questo motivo, è stata annullata con rinvio.
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