Un esercente ha richiesto un risarcimento danni alla Pubblica Amministrazione a seguito dell'annullamento di un'ordinanza di chiusura del suo locale, emessa durante l'emergenza Covid-19. Il Tribunale di Trieste ha respinto la domanda, stabilendo un principio cruciale: l'illegittimità di un atto amministrativo non comporta automaticamente il diritto al risarcimento. È onere del cittadino dimostrare non solo il danno e il nesso causale, ma anche la colpa specifica dell'Amministrazione. In questo caso, l'errore dell'ente è stato ritenuto 'scusabile' data la complessità e l'incertezza del quadro normativo emergenziale, escludendo quindi la colpa e, di conseguenza, il risarcimento.
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