Concorso di colpa del passeggero: quando il risarcimento si riduce
Accettare un passaggio da un conducente in stato di alterazione psico-fisica può avere conseguenze legali significative in caso di incidente. Una recente sentenza del Tribunale di Trieste ha affrontato proprio questo tema, stabilendo un importante principio sul concorso di colpa del passeggero e la conseguente riduzione del risarcimento del danno spettante ai familiari. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere come la condotta della vittima possa influenzare l’esito di una causa per danni da sinistro stradale.
I fatti del caso
Nella mattinata del 12 luglio 2020, una giovane donna viaggiava come passeggera su un’autovettura condotta da un uomo. Il veicolo, procedendo a velocità elevata e superiore al limite consentito di 50 km/h, usciva di strada, impattando contro un portale d’ingresso. A seguito dell’urto, la passeggera veniva proiettata fuori dall’abitacolo, decedendo sul colpo. Le indagini successive accertavano che il conducente si trovava alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (cocaina e cannabinoidi). I familiari della vittima (genitori e sorella) agivano in giudizio per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della tragica perdita.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha riconosciuto la piena responsabilità del conducente nella causazione del sinistro, data la sua condotta di guida imprudente e il suo stato di alterazione. Tuttavia, ha anche accolto la tesi della compagnia assicurativa convenuta riguardo al concorso di colpa del passeggero. La Corte ha ritenuto che la vittima avesse contribuito a causare l’evento lesivo accettando di salire a bordo di un veicolo guidato da una persona di cui era presumibilmente a conoscenza dello stato di alterazione.
La quantificazione del concorso di colpa del passeggero
Il giudice ha quantificato il contributo colposo della vittima nella misura di un terzo (33%). Questa decisione si è basata su una presunzione: la presenza di un borsellino contenente sostanze stupefacenti all’interno del veicolo, rinvenuto vicino al luogo dell’incidente, è stata considerata un elemento sufficiente a far presumere la consapevolezza della passeggera circa l’uso di droghe da parte del conducente. Di conseguenza, il risarcimento spettante ai familiari è stato ridotto proporzionalmente.
Le motivazioni
Il Tribunale ha fondato la propria decisione sull’articolo 1227 del codice civile, che disciplina il concorso del fatto colposo del creditore (in questo caso, la vittima). La motivazione centrale risiede nel concetto che l’evento dannoso (la morte della passeggera) non deriva solo dalla condotta del conducente, ma anche dalla scelta della vittima di esporsi a un rischio prevedibile. Secondo il giudice, se la passeggera si fosse astenuta dal salire in auto, ben potendo conoscere lo stato di alterazione del guidatore, l’evento lesivo non si sarebbe verificato.
Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione, la quale stabilisce che, pur non potendo escludere totalmente il diritto al risarcimento, la condotta della vittima deve essere valutata in concreto per determinare se e in che misura abbia contribuito al sinistro. La presenza di droga nel borsellino, unita alle modalità di guida spericolate, ha creato un quadro presuntivo sufficiente a dimostrare la consapevolezza del rischio da parte della vittima. Per quanto riguarda il mancato uso della cintura di sicurezza, il Tribunale ha specificato che non sono emersi elementi per provarlo, concentrando quindi la decisione esclusivamente sulla scelta consapevole di viaggiare con un conducente non idoneo.
Il danno da perdita del rapporto parentale è stato liquidato utilizzando le tabelle del Tribunale di Milano, ma l’importo finale per ciascun familiare è stato decurtato del 33% a causa del concorso di colpa accertato.
Le conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio di fondamentale importanza: la responsabilità di un sinistro stradale non è sempre e solo del conducente. Anche i passeggeri hanno un dovere di autotutela e prudenza. Salire a bordo di un veicolo sapendo, o potendo ragionevolmente supporre, che il conducente sia sotto l’effetto di alcol o droghe, costituisce una condotta colposa che può ridurre significativamente il diritto al risarcimento in caso di incidente. La decisione evidenzia come gli elementi presuntivi possano giocare un ruolo cruciale nel convincimento del giudice, anche in assenza di prove dirette sulla conoscenza effettiva dello stato di alterazione del guidatore da parte della vittima.
Un passeggero può essere ritenuto corresponsabile di un incidente stradale?
Sì, secondo la sentenza, un passeggero può essere ritenuto corresponsabile se la sua condotta ha contribuito a causare il danno. Nello specifico, la scelta consapevole di viaggiare con un conducente in stato di alterazione psico-fisica integra un concorso di colpa che riduce il risarcimento.
Come viene provata la consapevolezza del passeggero riguardo allo stato del conducente?
La prova può essere fornita anche tramite presunzioni. Nel caso esaminato, il ritrovamento di un borsellino con sostanze stupefacenti all’interno del veicolo è stato ritenuto un elemento sufficiente a presumere che la passeggera fosse consapevole del fatto che il conducente avesse fatto uso di droga.
In che misura viene ridotto il risarcimento in caso di concorso di colpa del passeggero?
La riduzione è proporzionale alla gravità della colpa attribuita al passeggero. Nella sentenza in analisi, il Tribunale ha quantificato il concorso di colpa nella misura di un terzo (33%), riducendo di conseguenza l’importo totale del risarcimento liquidato ai familiari della vittima.