La Corte di Cassazione ha confermato la condanna al risarcimento dei danni inflitta a un soggetto per aver presentato una denuncia calunniosa contro un collega, accusandolo falsamente di aver timbrato il cartellino per altri. A causa della falsa accusa, la vittima era stata arrestata e processata, venendo poi assolta. Il denunciante sosteneva che il proscioglimento penale ottenuto in udienza preliminare escludesse la sua responsabilità civile. La Suprema Corte ha invece chiarito che la sentenza di non luogo a procedere non ha valore di giudicato nel processo civile. Pertanto, il giudice civile può accertare autonomamente il dolo del denunciante e liquidare in via equitativa il danno morale, legittimamente desunto in via presuntiva dalla sofferenza derivante dall'ingiusta carcerazione e dal processo subito. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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