Alcune imprese hanno ottenuto il trasferimento di un terreno tramite sentenza, ma hanno richiesto il risarcimento danni per mancato godimento a causa del ritardo nella consegna da parte del venditore. La Corte di Appello ha rigettato la domanda, rilevando che l'area era inedificata e priva di urbanizzazione, escludendo un danno automatico. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso delle imprese. La Suprema Corte ha chiarito che la mancata disponibilità di un terreno non edificabile e non urbanizzato non produce un danno automatico (in re ipsa). Per ottenere il risarcimento, il danneggiato deve dimostrare concretamente il mancato guadagno o la perdita di occasioni commerciali attraverso prove contabili o fiscali. Di conseguenza, le imprese perdono la causa e non ricevono alcun indennizzo.
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