Un dirigente di un ente locale, dopo il pensionamento, aveva sottoscritto un nuovo contratto a termine per la stessa posizione. L'ente aveva revocato l'incarico citando divieti normativi. Sebbene una precedente pronuncia avesse dichiarato illegittimo il recesso, la Corte d'Appello ha negato il risarcimento dei danni. La Cassazione ha confermato tale diniego, evidenziando che il tema dell'incarico dirigenziale e divieto di cumulo impedisce il ristoro patrimoniale se il soggetto percepisce già la pensione. Inoltre, il danno non patrimoniale è stato escluso per mancanza di prove specifiche circa l'impatto sulla vita del ricorrente, non essendo sufficiente il richiamo generico alla risonanza mediatica della vicenda.
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