Un'Azienda Sanitaria, già condannata per gravi lesioni a un neonato, ricorre in Cassazione chiedendo di ridurre l'indennizzo. L'Azienda sostiene che dal risarcimento per la perdita della capacità lavorativa vada sottratta la futura pensione di invalidità. Chiede inoltre di convertire il pagamento da un'unica somma a una rendita periodica, data la ridotta aspettativa di vita del bambino. La Cassazione rigetta entrambe le richieste. Stabilisce che il risarcimento del danno patrimoniale futuro non può essere diminuito da un beneficio, come la pensione, se questo è incerto nel suo ammontare e nella sua erogazione. Inoltre, la scelta di liquidare il danno con una rendita è una facoltà del giudice, non un obbligo. L'Azienda Sanitaria perde il ricorso.
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