La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12600/2025, ha dichiarato inammissibile un ricorso, chiarendo la distinzione tra lodo parziale e lodo non definitivo. Una società di trasporti aveva impugnato un lodo arbitrale che si era limitato a risolvere questioni pregiudiziali, come la validità della clausola compromissoria, senza decidere nel merito della controversia. La Suprema Corte ha ribadito che un lodo non definitivo, che risolve solo questioni preliminari, non è immediatamente impugnabile, ma può essere contestato solo unitamente al lodo che definisce l'intero giudizio, in applicazione dell'art. 827 c.p.c.
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