La Corte di Cassazione ha confermato la dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, respingendo il ricorso da questa proposto. La società debitrice contestava l'ammontare del debito verso il fornitore, sostenendo che fosse sceso sotto la soglia di fallibilità di trentamila euro. Tuttavia, i giudici hanno rilevato che la debitrice aveva precedentemente riconosciuto l'esistenza del debito, seppur in misura ridotta, e non aveva sollevato tempestivamente nei gradi precedenti la questione della soglia minima. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la società al pagamento delle spese di giudizio.
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