La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che la clausola di salvaguardia per il calcolo più favorevole della pensione estera, introdotta dalla legge 296/2006, non si applica se il trattamento non era stato liquidato in via definitiva prima dell'entrata in vigore della legge. Nel caso specifico, gli eredi di un pensionato con contributi versati in Svizzera si sono visti negare il ricalcolo più vantaggioso poiché, al momento dell'introduzione della nuova norma, era in corso una controversia legale con l'ente previdenziale sulle modalità di calcolo. La pendenza del giudizio ha impedito di considerare il trattamento come "già liquidato", rendendo inapplicabile la tutela.
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