Un agente commerciale ha citato in giudizio la sua società preponente per ottenere varie indennità di fine rapporto. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12113/2024, ha chiarito una distinzione fondamentale: l'indennità suppletiva di clientela, prevista dagli Accordi Economici Collettivi, ha presupposti diversi e meno stringenti rispetto all'indennità meritocratica ex art. 1751 c.c. La Corte ha stabilito che per la prima non è necessario dimostrare un aumento del fatturato o l'acquisizione di nuovi clienti, cassando la decisione della Corte d'Appello che aveva erroneamente applicato gli stessi requisiti a entrambe le indennità.
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