La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 4037/2024, ha affrontato un caso di collegamento negoziale tra un contratto di compravendita di un'autovettura e un mutuo di scopo. L'acquirente non aveva mai ricevuto il veicolo ma aveva continuato a pagare le rate del finanziamento. La Corte ha stabilito che, in virtù del principio di buona fede, le clausole che obbligano il consumatore a pagare il finanziamento nonostante la mancata consegna del bene sono inefficaci. Di conseguenza, venuto meno il contratto di vendita, cessa anche l'obbligo di rimborsare il finanziamento collegato.
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