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Art. 117 Testo Unico Bancario — Anno 2022

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30 provvedimenti

Altri anni per Art. 117 Testo Unico Bancario

Validità tasso d’interesse: la modifica a penna è valida
Una società correntista ha impugnato il proprio contratto di conto corrente sostenendo la nullità del tasso applicato, poiché la percentuale era stata modificata a penna sul modulo prestampato della banca, senza una firma specifica o una data accanto alla correzione. La Corte d'Appello ha ritenuto valida la clausola, considerandola il frutto di trattative precontrattuali favorevoli alla cliente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, confermando che spetta solo ai giudici di merito valutare i fatti. Di conseguenza, la decisione sulla validità tasso d'interesse concordato a penna resta confermata e la società è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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Onere della prova nei rapporti bancari: vince il correntista
Un correntista ha citato in giudizio un istituto di credito contestando l'addebito di interessi illegittimi, anatocismo e commissioni non pattuite per iscritto. La Corte d'appello ha dichiarato la nullità di tali addebiti, rideterminando il saldo del conto. La banca ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che spettasse al cliente dimostrare l'assenza di pattuizioni scritte e produrre tutti gli estratti conto. La Suprema Corte ha respinto il ricorso della banca, confermando che l'onere della prova nei rapporti bancari, per quanto riguarda i fatti negativi come l'assenza di un contratto scritto, si sposta sulla banca in base al principio di vicinanza della prova. Inoltre, il saldo può essere ricostruito dal giudice anche con estratti conto incompleti, avvalendosi di una consulenza tecnica.
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Ripetizione dell’indebito bancario: fido nullo, interessi salvi
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso de La Banca contro La Società in una causa di ripetizione dell'indebito bancario. La Società chiedeva la restituzione di somme versate su un conto corrente nullo per mancanza di forma scritta. La Cassazione ha stabilito due principi fondamentali. Primo: spetta al cliente dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito (fido) per qualificare i versamenti come ripristinatori ed evitare la prescrizione decennale. Non basta presumere un fido di fatto. Secondo: in caso di nullità del contratto, la banca ha diritto alla restituzione delle somme erogate con gli interessi legali dall'indebito oggettivo, decorrenti dal pagamento o dalla domanda a seconda della buona o mala fede del cliente. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Errore revocatorio: la banca perde se il giudice ignora le prove
Il caso nasce dalla richiesta del Correntista di accertare l'illegittimo addebito di interessi e commissioni da parte della Banca sul proprio conto corrente. La Corte d'Appello rigetta la domanda ritenendo erroneamente non prodotto il contratto del 1989. Il Correntista propone impugnazione denunciando un errore revocatorio, poiché il documento era regolarmente presente agli atti. La Corte d'Appello respinge la richiesta qualificando la svista come errore di giudizio. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Correntista, stabilendo che la mancata percezione di un documento decisivo presente nel fascicolo costituisce un evidente errore revocatorio ai sensi dell'articolo 395, numero 4, del codice di procedura civile. La sentenza viene cassata con rinvio.
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Ripetizione dell’indebito bancario: sì al rimborso senza contratto
Una società correntista ha citato in giudizio una banca chiedendo la restituzione di somme pagate in eccedenza a causa di interessi usurari e anatocismo. I giudici di merito hanno respinto la domanda perché la società non aveva presentato il contratto di conto corrente originale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del correntista, stabilendo che per l'azione di ripetizione dell'indebito bancario la produzione del contratto scritto non è l'unico mezzo di prova. Il correntista può dimostrare l'assenza di un accordo scritto anche attraverso prove indirette, presunzioni o valutando il comportamento processuale della banca, la quale aveva ammesso di non trovare il documento. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Riconoscimento di debito: la banca perde se il contratto è nullo
Una società di recupero crediti ha richiesto un decreto ingiuntivo contro un correntista e i suoi fideiussori per un debito bancario. Il Tribunale ha ridotto la somma basandosi su un atto notarile contenente un riconoscimento di debito. La Corte d'appello ha poi ribaltato la decisione, annullando la condanna poiché i debitori avevano contestato la validità del contratto per usura e anatocismo, e la società non aveva presentato i contratti e gli estratti conto completi. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. La Corte ha chiarito che il riconoscimento di debito non sana l'invalidità del contratto originario, ma sposta solo l'onere della prova. Se il debitore eccepisce la nullità delle clausole, il creditore deve comunque dimostrare la validità del rapporto producendo la documentazione necessaria.
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Piano di rientro bancario: nullo senza il contratto scritto
Una società correntista e i suoi garanti hanno citato in giudizio una banca per contestare addebiti illegittimi sul conto corrente. La banca ha chiesto la condanna dei clienti al pagamento del saldo negativo, basandosi su un piano di rientro bancario firmato dai clienti stessi. I giudici di merito hanno accolto la richiesta della banca, ritenendo che il piano di rientro esonerasse l'istituto dal produrre il contratto scritto originario. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che il piano di rientro bancario ha natura meramente ricognitiva e non sana la mancanza del contratto scritto richiesto a pena di nullità. Di conseguenza, la banca deve sempre dimostrare l'esistenza del contratto originario per pretendere il pagamento.
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Fideiussione bancaria: i garanti perdono con difese generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da due garanti contro il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per oltre 67mila euro. I ricorrenti contestavano la validità del mutuo e la mancata comunicazione delle variazioni contrattuali. Tuttavia, la Suprema Corte ha stabilito che i motivi di ricorso erano generici e non contestavano adeguatamente le ragioni della sentenza d'appello. La decisione conferma che la fideiussione bancaria obbliga i garanti al pagamento se le contestazioni sulla trasparenza bancaria non vengono sollevate tempestivamente e con prove precise nei precedenti gradi di giudizio. Di conseguenza, i garanti perdono la causa e devono pagare le spese legali.
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Onere della prova nei rapporti bancari: vince il cliente
Una società correntista e i suoi soci hanno proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca, contestando l'applicazione di interessi anatocistici e commissioni non dovute. La Corte d'Appello aveva rigettato l'opposizione ritenendo che l'onere della prova gravasse interamente sui clienti, trattandosi di un'azione di ripetizione di indebito. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei correntisti, chiarendo le regole sull'onere della prova nei rapporti bancari. Gli Ermellini hanno stabilito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca mantiene la veste di attrice in senso sostanziale. Di conseguenza, spetta alla banca l'onere di dimostrare l'esatto ammontare del proprio credito e di produrre i contratti e gli estratti conto integrali, e non al cliente opponente. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Giudicato sostanziale: la banca blocca il rimborso del conto
Il caso riguarda gli eredi di un correntista che hanno chiesto alla banca la restituzione di somme indebitamente pagate su un conto di servizio. In precedenza, un altro giudizio aveva già stabilito in via definitiva il saldo del conto corrente principale su cui confluivano i movimenti del conto di servizio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della banca, stabilendo che il giudicato sostanziale formatosi sul conto principale impedisce un nuovo ricalcolo dello stesso. Poiché il conto di servizio produceva effetti solo trasferendo i saldi sul conto principale, ricalcolare quest'ultimo violerebbe la definitività della prima sentenza, che copre sia quanto dedotto sia quanto si sarebbe potuto dedurre nel primo processo.
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