Una holding estera ha richiesto il rimborso delle maggiori ritenute sui dividendi ricevuti dalla sua controllata italiana. L'Ente Fiscale ha negato il rimborso per mancata prova della qualifica di 'beneficiario effettivo'. La Cassazione ha respinto il ricorso dell'Ente Fiscale, stabilendo che, nel rapporto diretto madre-figlia, per ottenere il rimborso ritenute dividendi secondo la convenzione contro le doppie imposizioni, è sufficiente dimostrare la residenza fiscale e l'assoggettamento a imposta nello Stato estero, senza la necessità di provare la qualifica di beneficiario effettivo, richiesta solo in casi di sospetto abuso (es. società veicolo).
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