L'Azienda ha impugnato gli avvisi di accertamento per Ires, Irap e Iva relativi agli anni 2010 e 2011, scaturiti da una presunta frode basata su contratti di leasing immobiliare con costi gonfiati tramite una società cartiera. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando la legittimità del recupero fiscale. La Corte ha chiarito che i dati raccolti durante un accesso mirato e autorizzato per un determinato anno d'imposta sono pienamente utilizzabili anche per annualità diverse. Inoltre, i giudici hanno negato l'applicazione delle sanzioni ridotte introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024, confermando che la retroattività della sanzione tributaria più favorevole può essere legittimamente derogata dal legislatore per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, senza che ciò violi i principi costituzionali o europei.
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