La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10734/2024, ha stabilito la validità della comunicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo formalizzata all'interno del verbale conclusivo del fallito tentativo di conciliazione. Secondo la Corte, la legge non impone un intervallo temporale o un atto separato tra la constatazione del fallimento della procedura e la comunicazione del recesso, purché la volontà del datore di lavoro sia espressa in forma scritta in modo chiaro e consapevole per il lavoratore. Il ricorso della lavoratrice, che sosteneva la necessità di una comunicazione successiva, è stato rigettato.
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