Abuso Strumento Concordatario: Quando la Strategia Diventa Ostruzionismo
L’ordinamento offre alle imprese in difficoltà strumenti per gestire la crisi e tentare il risanamento, come il concordato preventivo. Tuttavia, questi strumenti devono essere usati secondo buona fede e per gli scopi previsti dalla legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza questo principio, sanzionando un palese caso di abuso dello strumento concordatario, utilizzato non per salvare l’azienda, ma per procrastinare una dichiarazione di fallimento ormai inevitabile. Analizziamo la vicenda per comprendere i limiti imposti dalla giurisprudenza.
I Fatti del Caso: Una Crisi e Manovre Dilatorie
Una società a responsabilità limitata, trovandosi in una grave situazione debitoria, presentava una domanda di concordato preventivo “con riserva” (o “in bianco”). Questo le permetteva di bloccare le azioni esecutive dei creditori, ottenendo dal Tribunale un termine per presentare un piano di risanamento completo. Tuttavia, poco più di un mese dopo, e a fronte del mancato adempimento degli obblighi informativi richiesti, la società rinunciava alla domanda, adducendo l’esistenza di trattative stragiudiziali.
Nel frattempo, il Pubblico Ministero e un creditore avevano già depositato un’istanza di fallimento. Per contrastarla, la società, sfruttando una norma emergenziale introdotta durante la pandemia, depositava una nuova istanza finalizzata all’ottenimento di un termine per la presentazione di un piano di risanamento. Questa seconda mossa veniva effettuata proprio nell’ultimo giorno utile prima che il Tribunale si pronunciasse sul fallimento.
La Decisione dei Giudici: l’Abuso dello Strumento Concordatario è Sanzionato
Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello hanno respinto le richieste della società, dichiarandone il fallimento. I giudici hanno ritenuto che la sequenza delle azioni intraprese dall’impresa non fosse finalizzata a un reale tentativo di composizione della crisi, ma costituisse un abuso dello strumento concordatario. La condotta è stata giudicata meramente dilatoria, volta a paralizzare la procedura fallimentare.
La Reiterazione della Domanda e i Suoi Limiti
La Corte ha evidenziato che, secondo la legge fallimentare, dopo aver presentato una domanda di concordato “in bianco” non andata a buon fine, il debitore non può presentarne un’altra dello stesso tipo nei due anni successivi. La seconda domanda, se ammessa, deve essere “piena”, cioè contenere già la proposta e il piano dettagliato. Questo requisito serve a permettere al giudice di valutare immediatamente la serietà delle intenzioni del debitore ed evitare manovre elusive.
L’Intento Meramente Dilatorio come Abuso
Il comportamento della società è stato considerato sintomatico di un intento puramente dilatorio. Elementi come il mancato rispetto degli obblighi informativi nella prima procedura, la rinuncia strategica e la presentazione della seconda istanza all’ultimo momento utile sono stati interpretati come prove di un utilizzo abusivo degli strumenti processuali. L’obiettivo non era risanare, ma guadagnare tempo contro la dichiarazione di fallimento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso della società, ha confermato pienamente la linea dei giudici di merito. Ha sottolineato che l’uso di strumenti processuali per finalità deviate rispetto a quelle per cui sono stati previsti dall’ordinamento integra un abuso del processo. Quando una domanda di concordato viene presentata non per regolare la crisi d’impresa, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, essa è inammissibile.
I giudici di legittimità hanno inoltre constatato che la società non aveva fornito alcuna prova concreta di una seria prospettiva di superamento dello stato di insolvenza. L’indebitamento era ingente (oltre 33 milioni di euro), e i tentativi di rateizzazione del debito erariale erano tardivi e privi di concretezza. I bilanci mostravano un declino inarrestabile, rendendo inverosimile qualsiasi possibilità di ripresa. Di conseguenza, negare l’ulteriore termine richiesto e procedere con l’esame della domanda di fallimento è stata ritenuta una decisione corretta.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per le Imprese in Crisi
Questa ordinanza lancia un messaggio chiaro a imprenditori e professionisti: gli strumenti di protezione e gestione della crisi non sono una “zona franca” dove è possibile agire senza regole. Il principio di buona fede e correttezza processuale è fondamentale. La presentazione di domande di concordato seriali o palesemente prive di fondamento, con il solo scopo di ritardare il fallimento, non solo non sarà tollerata, ma potrà comportare la declaratoria di inammissibilità e la condanna per responsabilità aggravata. Per un’impresa in crisi, l’unica via percorribile è quella di un percorso di risanamento serio, trasparente e supportato da dati concreti, non quella di strategie processuali dilatorie destinate al fallimento.
È possibile presentare una seconda domanda di concordato ‘in bianco’ dopo aver rinunciato alla prima?
No. La Corte ha chiarito che la legge fallimentare (art. 161, comma 9) non lo permette. Dopo l’esito infruttuoso di una prima domanda con riserva, una successiva domanda presentata nel biennio deve essere ‘piena’, cioè contenere già la proposta e il piano di concordato, per consentire al tribunale di valutarne subito la serietà.
Cosa intende la Corte per ‘abuso dello strumento concordatario’?
Si intende l’utilizzo della procedura di concordato preventivo non per il suo scopo legale (risolvere la crisi d’impresa tramite un accordo con i creditori), ma con il palese fine di ritardare la dichiarazione di fallimento. Questo comportamento viola i principi di correttezza e buona fede processuale e rende la domanda inammissibile.
Perché la seconda istanza della società è stata considerata inammissibile nonostante fosse basata su una nuova norma?
Perché la norma emergenziale invocata (art. 9, comma 5-bis, d.l. 23/2020) richiedeva specifici adempimenti che la società non ha rispettato. In particolare, la legge prevedeva che il debitore avesse già predisposto e pubblicato nel registro delle imprese un piano di risanamento prima di chiedere la dichiarazione di improcedibilità della precedente domanda, cosa che in questo caso non era avvenuta.