L'Ispettorato Territoriale del Lavoro ha sanzionato il titolare di un'azienda per aver impiegato operatori telefonici mediante contratti formalmente autonomi ma gestiti di fatto come lavoro subordinato. Il datore di lavoro ha presentato opposizione all'ordinanza-ingiunzione, sostenendo la regolarità formale dei documenti e l'assenza di controlli rigidi. La Corte d'Appello ha respinto l'opposizione, accertando che l'attività si svolgeva con modalità interamente eterodirette e prive di effettiva autonomia. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di secondo grado e ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imprenditore. I giudici hanno chiarito che, ai fini della riqualificazione, la concreta esecuzione del rapporto prevale sulla forma del contratto a progetto. L'amministrazione ha dimostrato la subordinazione tramite verbali ispettivi validi, mentre il datore non ha offerto prove contrarie.
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