Una società subappaltatrice in fallimento ottiene un decreto ingiuntivo contro i committenti. Questi si oppongono sostenendo di aver già pagato. Mentre il Tribunale qualifica la difesa come eccezione di compensazione e la rigetta, la Corte d'Appello la riqualifica correttamente come eccezione di pagamento, accogliendo l'opposizione. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, sottolineando che il giudice ha il potere di interpretare la reale natura della difesa, distinguendo il pagamento, che estingue il debito, dalla compensazione, che oppone un controcredito.
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