Lavoro Intermittente: La Cassazione chiarisce i Requisiti di Legittimità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un’importante chiarificazione sui presupposti per la stipula di un contratto di lavoro intermittente. Con la decisione n. 10800 del 22 aprile 2024, i giudici supremi hanno stabilito che i requisiti soggettivi (legati all’età) e quelli oggettivi (legati alla natura discontinua dell’attività) sono alternativi e non devono necessariamente coesistere. Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale cruciale per datori di lavoro e lavoratori.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla controversia tra un addetto alla sicurezza e la titolare di un discopub. Il lavoratore sosteneva di essere stato licenziato verbalmente e chiedeva la tutela prevista dalla legge. L’azienda, dal canto suo, si difendeva affermando che tra le parti era in essere un valido contratto di lavoro intermittente e che, di conseguenza, non vi era stato alcun licenziamento, ma semplicemente la decisione di non effettuare più ‘chiamate’ per la stagione successiva.
Le Decisioni dei Giudici di Merito
Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano dato ragione all’azienda. I giudici di merito hanno ritenuto che il rapporto di lavoro fosse legittimamente inquadrabile come lavoro a chiamata. In particolare, la Corte d’Appello ha specificato due punti fondamentali:
- Il contratto di lavoro intermittente era valido perché l’attività di addetto alla sicurezza rientrava tra quelle a carattere discontinuo previste da un Regio Decreto del 1923, applicabile agli esercizi pubblici.
- Anche se si fosse considerato il rapporto come a tempo indeterminato, mancava la prova del licenziamento, poiché il lavoratore aveva solo riferito di aver appreso da un collega che non sarebbe stato più richiamato, senza alcuna comunicazione diretta da parte del datore di lavoro.
Il lavoratore, non soddisfatto della decisione, ha quindi proposto ricorso per cassazione.
Analisi del Lavoro Intermittente da parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, rigettandoli tutti e confermando la decisione d’appello. Le argomentazioni della Suprema Corte sono state dirimenti.
Il primo motivo di ricorso, e il più rilevante, si basava sull’errata interpretazione dell’art. 13 del D.Lgs. 81/2015. Il lavoratore sosteneva che il requisito anagrafico (avere meno di 25 anni o più di 55) dovesse necessariamente sommarsi a quello oggettivo della discontinuità dell’attività. La Cassazione ha respinto questa tesi, richiamando un suo precedente (sent. n. 22086/2023) e affermando in modo netto che il legislatore ha previsto due distinte e autonome ipotesi per il ricorso al lavoro intermittente:
- Una basata sul requisito soggettivo: l’età del lavoratore.
- L’altra basata sul requisito oggettivo: la natura discontinua o intermittente della prestazione lavorativa, secondo le previsioni dei contratti collettivi o di decreti ministeriali.
Poiché nel caso di specie l’attività era stata correttamente ricondotta a quelle discontinue, la validità del contratto non poteva essere messa in discussione, a prescindere dall’età del dipendente.
L’Inammissibilità degli Altri Motivi di Ricorso
Gli altri motivi del ricorso sono stati dichiarati inammissibili per ragioni procedurali. La Corte ha evidenziato come una censura relativa all’omessa pronuncia fosse stata erroneamente formulata. Inoltre, la doglianza relativa alla prova del licenziamento si è scontrata con il principio della ‘doppia conforme’, secondo cui non è possibile contestare in Cassazione l’accertamento dei fatti se le decisioni di primo e secondo grado sono conformi e basate sullo stesso percorso logico. La Corte ha ribadito che la valutazione delle prove è compito dei giudici di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La ratio decidendi principale della Corte risiede nella chiara interpretazione dell’articolo 13 del D.Lgs. 81/2015. I giudici hanno sottolineato che la norma delinea due percorsi alternativi, non cumulativi, per la legittimazione del lavoro a chiamata. Questa interpretazione offre certezza giuridica, permettendo alle aziende di utilizzare questa forma contrattuale flessibile quando la natura dell’attività lo giustifica, indipendentemente dall’età del prestatore di lavoro. Inoltre, la Corte ha rafforzato un’altra ratio decidendi, quella relativa all’onere della prova del licenziamento. È stato chiarito che la comunicazione di un recesso datoriale deve provenire dal datore di lavoro o da un suo rappresentante, e non può essere desunta da voci o comunicazioni indirette provenienti da colleghi.
Le Conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, condannando il lavoratore al pagamento delle spese legali. La pronuncia ha due importanti implicazioni pratiche: da un lato, consolida la legittimità del contratto di lavoro intermittente basato sulla sola natura oggettiva dell’attività, offrendo uno strumento di flessibilità gestionale alle imprese; dall’altro, riafferma il principio secondo cui l’onere di provare l’avvenuto licenziamento grava sul lavoratore, il quale deve dimostrare di aver ricevuto una chiara manifestazione di volontà estintiva del rapporto da parte del datore di lavoro.
I requisiti di età e di discontinuità dell’attività per un contratto di lavoro intermittente devono essere presenti entrambi?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che i due presupposti sono alternativi. È sufficiente che ricorra o il requisito soggettivo (età del lavoratore inferiore a 25 anni o superiore a 55) oppure quello oggettivo (natura discontinua dell’attività lavorativa) per stipulare un valido contratto di lavoro intermittente.
Cosa succede se un lavoratore viene a sapere di non essere più richiamato al lavoro tramite un collega?
Secondo la sentenza, una comunicazione indiretta da parte di un collega non costituisce prova di un licenziamento. Il lavoratore che afferma di essere stato licenziato oralmente deve dimostrare che la volontà di interrompere il rapporto gli è stata espressa direttamente dal datore di lavoro o da una persona munita del relativo potere.
È possibile presentare in Cassazione questioni non discusse nei precedenti gradi di giudizio?
No. Per costante orientamento giurisprudenziale, il ricorso per cassazione deve riguardare questioni già comprese nel tema di discussione dei precedenti gradi di giudizio. Non è possibile introdurre per la prima volta in sede di legittimità questioni o temi di contestazione nuovi, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio.