Marchio complesso: come si valuta il rischio di confusione
La tutela della proprietà industriale passa spesso attraverso l’analisi del marchio complesso, ovvero quel segno distintivo che unisce elementi grafici e parole. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti su come i giudici debbano valutare la somiglianza tra due marchi quando questi sono composti da più parti.
Il caso nasce dall’azione legale intrapresa da un’azienda leader nell’abbigliamento sportivo contro un produttore di articoli in pelle. La ricorrente sosteneva che il marchio del concorrente fosse nullo per difetto di novità e che costituisse una contraffazione dei propri segni distintivi, caratterizzati da una figura romboidale e da specifiche lettere stilizzate.
La valutazione degli elementi dominanti
Secondo la Suprema Corte, quando ci si trova di fronte a un marchio complesso, la valutazione della somiglianza non deve necessariamente dare lo stesso peso a ogni singola componente. Sebbene il segno vada considerato nel suo insieme, l’impressione complessiva nella memoria del consumatore può essere influenzata maggiormente da uno o più elementi caratterizzanti.
Nel caso in esame, i giudici di merito hanno ritenuto che l’elemento denominativo costituito da due lettere stilizzate fosse “evanescente” e poco intellegibile. Al contrario, la figura geometrica del rombo e il nome principale dell’azienda sono stati identificati come i veri nuclei distintivi. Di conseguenza, la presenza di lettere simili in un altro marchio non è stata ritenuta sufficiente a creare confusione.
Differenze merceologiche e visive
Un altro punto cruciale della decisione riguarda l’affinità dei prodotti. La Corte ha confermato che l’uso di segni simili su prodotti destinati a settori diversi (sportivo contro pelletteria di lusso) riduce drasticamente il rischio di confusione. Inoltre, le differenze grafiche, fonetiche e visive tra i caratteri utilizzati rendono i due marchi chiaramente distinguibili per l’utente finale.
L’apprezzamento del giudice di merito su questi profili è insindacabile in sede di legittimità, purché la motivazione sia logica e coerente. La Cassazione ha dunque validato l’operato della Corte d’Appello, che aveva escluso sia la contraffazione che l’illecito concorrenziale.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione sul principio per cui la valutazione di un marchio complesso può essere affidata all’esame dei soli componenti dominanti qualora gli altri abbiano un rilievo trascurabile. La non immediata intellegibilità di alcune lettere stilizzate all’interno di una figura geometrica rende tali elementi secondari rispetto all’impatto visivo globale del logo. Inoltre, la diversità dei canali commerciali e della tipologia di beni esclude la sussistenza di un danno concorrenziale.
Le conclusioni
In conclusione, per le aziende è fondamentale comprendere che la protezione di un marchio complesso non garantisce un’esclusiva assoluta su ogni singolo dettaglio grafico o letterale. La tutela si attiva solo quando la somiglianza colpisce il cuore pulsante del segno, ovvero quegli elementi che il pubblico riconosce immediatamente come identificativi di un determinato brand. La strategia di registrazione deve quindi puntare sulla forza degli elementi dominanti per assicurare una difesa solida contro le imitazioni.
Quando un marchio complesso viene considerato simile a un altro?
La somiglianza viene valutata in base all’impressione complessiva prodotta nel consumatore, dando maggior peso agli elementi dominanti e trascurando quelli secondari o poco visibili.
Le lettere stilizzate sono sempre tutelabili come marchio?
Sì, ma se la loro stilizzazione le rende difficilmente leggibili o se sono inserite in un contesto grafico più forte, possono essere considerate elementi trascurabili nella valutazione della confusione.
Cosa succede se due marchi simili operano in settori diversi?
Il rischio di confusione è generalmente escluso se i prodotti appartengono a settori merceologici differenti, poiché il pubblico non è indotto a pensare che provengano dalla stessa azienda.