Una società venditrice ha ceduto a una società acquirente i sottotetti di un edificio, successivamente trasformati in appartamenti. La venditrice ha richiesto il pagamento della indennità di sopraelevazione ai sensi dell'articolo 1127 del codice civile. La società acquirente si è opposta, sostenendo che il contratto escludeva la comproprietà delle parti comuni e nulla prevedeva sul compenso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'acquirente, stabilendo che l'indennità di sopraelevazione è dovuta per il solo fatto della nuova costruzione. La Corte ha chiarito che le clausole contrattuali che escludono la comproprietà di beni condominiali essenziali, come il suolo, sono nulle. Di conseguenza, l'acquirente deve pagare l'indennizzo e le spese processuali.
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