Un giornalista, sanzionato con la sospensione di tre mesi, impugna la decisione lamentando un errore nella notifica dell'atto. La Corte di Cassazione, tuttavia, rigetta il suo ricorso per un motivo puramente procedurale. Viene stabilito il principio del litisconsorzio necessario Ordine professionale: nei giudizi contro le sanzioni disciplinari, non basta citare in giudizio il Consiglio Nazionale dei Giornalisti. È obbligatorio coinvolgere anche il Consiglio Regionale, in quanto ente che gestisce l'albo e quindi direttamente interessato dalla decisione. La mancata partecipazione del Consiglio Regionale ha reso nullo il procedimento, assorbendo ogni altra questione, inclusa quella sulla notifica.
Continua »