Una persona acquista un immobile da una cooperativa costruttrice, pagando l'intero prezzo. La banca, creditrice della cooperativa, pignora l'immobile in virtù di un'ipoteca originaria. L'acquirente si oppone, ma i giudici le danno torto. La Cassazione, però, ribalta tutto: il processo è nullo perché la cooperativa, debitrice originaria, non è stata coinvolta nel giudizio di opposizione. Viene sancito il principio che nell'**espropriazione contro il terzo proprietario**, il debitore principale è una parte necessaria del processo (litisconsorte necessario). La causa deve quindi ricominciare da capo.
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