Un erede prosegue l'azione di pignoramento iniziata dal padre defunto. Il debitore si oppone, contestando la validità della procedura. La Corte di Cassazione, tuttavia, non esamina le ragioni del debitore ma annulla l'intero procedimento per un motivo diverso e prioritario. Stabilisce che nei giudizi di opposizione a pignoramento presso terzi, è sempre obbligatorio un litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato (es. la banca). Poiché il terzo non era stato coinvolto nel giudizio di opposizione, la procedura è viziata e deve ricominciare da capo, includendo tutte le parti necessarie. La sentenza ribadisce l'importanza di questo principio processuale.
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