La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30627/2023, ha chiarito i presupposti per la disapplicazione della normativa sulla società in perdita sistematica. Il caso riguardava un'impresa le cui perdite derivavano da costi di garanzia per un prodotto rivelatosi difettoso. La Corte ha stabilito che la causa originaria delle perdite, se oggettiva e indipendente dalla volontà imprenditoriale, è l'elemento determinante. È stato ritenuto errato il giudizio di merito che si era focalizzato sulla successiva scelta aziendale di scissione, ignorando l'evento scatenante. La sentenza ha quindi cassato la decisione precedente, affermando che le situazioni oggettive che rendono impossibile il conseguimento di ricavi giustificano la disapplicazione delle norme antielusive.
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