La Corte di Cassazione ha stabilito che in un'azione per l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita di un immobile in comunione legale, è necessaria la partecipazione al giudizio di entrambi i coniugi, anche di quello che non ha firmato l'accordo. La mancata citazione in giudizio del coniuge non firmatario costituisce un difetto di contraddittorio che comporta la nullità dell'intero procedimento. La Corte ha quindi annullato le sentenze di merito e rinviato la causa al primo grado per la corretta instaurazione del processo, ribadendo il principio del litisconsorzio necessario in questa materia.
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